Permessi per lutto

I permessi per lutto, in sanità pubblica, sono disciplinati dall’Art 50 c.1 lett. b) del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 che riporta:

“lutto per il coniuge per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o per il convivente ai sensi dell’art.1, comma 36 e 50, della legge 76/2016 (Unioni civili e patto di convivenza): giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso”

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