TFS e TFR nel pubblico impiego: quali sono le differenze e come si calcolano
Quando termina il rapporto di lavoro, anche i dipendenti della Pubblica Amministrazione e del Servizio Sanitario Nazionale hanno diritto a una somma comunemente chiamata “liquidazione”.
Ma non tutte le liquidazioni sono uguali.
A seconda della data di assunzione, della tipologia del rapporto di lavoro e, in alcuni casi, delle scelte effettuate in materia di previdenza complementare, il lavoratore può trovarsi in regime di:
TFS – Trattamento di Fine Servizio;
TFR – Trattamento di Fine Rapporto.
La distinzione non è soltanto formale: TFS e TFR hanno regole diverse per quanto riguarda calcolo, contribuzione, rivalutazione e formazione dell’importo finale.
Vediamo quindi nel dettaglio come funzionano, con particolare riferimento ai dipendenti del Comparto Sanità.
TFS o TFR: come capire quale trattamento mi spetta?
Per la generalità dei dipendenti pubblici contrattualizzati, la data fondamentale è il 1° gennaio 2001.
In linea generale:
È in regime di TFS chi:
è stato assunto nella Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e non ha successivamente esercitato un’opzione che comporti il passaggio al TFR.
È in regime di TFR chi:
è stato assunto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001;
è titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato assoggettato al regime TFR, secondo la disciplina introdotta dal DPCM 20 dicembre 1999;
oppure, pur essendo originariamente in TFS, ha esercitato l’opzione per il TFR, ad esempio nei casi previsti per l’adesione alla previdenza complementare.
L’INPS conferma che per i lavoratori a tempo determinato e per quelli assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 l’accantonamento annuale di TFR è pari al 6,91% della retribuzione utile ai fini TFR.
Che cos’è il TFS?
Il Trattamento di Fine Servizio è il sistema tradizionalmente applicato ai dipendenti pubblici assunti prima dell’introduzione generalizzata del TFR.
Nel settore sanitario e negli Enti locali, il TFS assume normalmente la forma dell’Indennità Premio di Servizio – IPS, collegata alla gestione ex INADEL oggi amministrata dall’INPS.
Il TFS ha natura e modalità di calcolo differenti rispetto al TFR.
Per i dipendenti del Comparto Sanità in regime di Indennità Premio di Servizio, la prestazione è sostanzialmente determinata prendendo come riferimento:
1/15 dell’80% della retribuzione utile degli ultimi 12 mesi × anni utili di servizio
Ai fini del calcolo rilevano quindi la retribuzione utile alla cessazione e l’anzianità complessivamente riconosciuta ai fini del trattamento.
L’INPS ricorda inoltre che, per l’Indennità Premio di Servizio, il contributo previdenziale complessivo è pari al 6,10% dell’80% della retribuzione contributiva utile.
La trattenuta del 2,50% nel TFS: chi la paga?
Questo è uno degli aspetti che genera maggiore confusione.
Per i dipendenti della Sanità e degli Enti locali in regime di TFS, il contributo complessivo previsto per l’Indennità Premio di Servizio è pari al:
6,10% dell’80% della retribuzione imponibile utile.
Questo 6,10% è ripartito in:
3,60% a carico dell’Amministrazione;
2,50% a carico del dipendente.
Pertanto, chi è ancora in regime di TFS può vedere nella propria busta paga una specifica trattenuta previdenziale collegata al trattamento di fine servizio.
La misura economica effettivamente trattenuta ogni mese varia naturalmente in funzione della retribuzione utile del singolo lavoratore.
Non è quindi corretto parlare di una cifra mensile identica per tutti: per alcuni lavoratori può trattarsi di alcune decine di euro, mentre l’importo può essere maggiore per retribuzioni più elevate.
L’INPS conferma espressamente che, per l’Indennità Premio di Servizio, il contributo del 6,10% comprende una quota del 2,50% di competenza del dipendente.
Che cos’è invece il TFR?
Il Trattamento di Fine Rapporto segue un sistema completamente diverso.
A differenza del TFS, non viene determinato principalmente sulla base dell’ultima retribuzione e degli anni di servizio.
Durante il rapporto di lavoro viene invece accantonata ogni anno una quota della retribuzione utile.
Per i dipendenti pubblici in regime di TFR, la quota annuale accantonata ai fini della prestazione è pari al:
6,91% della retribuzione utile ai fini TFR
L’INPS definisce il 6,91% come l’intero accantonamento di TFR che matura anno per anno per il personale interessato.
Questo significa che, semplificando:
ogni anno una parte della retribuzione utile concorre alla formazione del TFR e le somme maturate vengono progressivamente accumulate e rivalutate fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
TFR: il lavoratore paga il 2,50%?
No.
Ed è questa una delle principali differenze rispetto al TFS.
Per i lavoratori pubblici in regime di TFR non deve essere posta a carico del dipendente la contribuzione del 2,50% prevista per il personale in TFS.
Per gli Enti locali e per le Aziende del Comparto Sanità, la disciplina contributiva prevede che il contributo destinato al finanziamento del TFR sia interamente a carico dell’Amministrazione.
L’INPS specifica che, per il Comparto Sanità, il contributo ordinario è pari al 6,10% della retribuzione utile calcolata nella misura dell’80%, pari a un’aliquota effettiva del 4,88%, ed è integralmente sostenuto dall’Amministrazione.
Attenzione: 6,10% e 6,91% non sono la stessa cosa
È importante non confondere due valori differenti:
6,10% dell’80%
è il contributo previdenziale ordinariamente previsto per il finanziamento della gestione TFR degli Enti locali e del Comparto Sanità;
6,91% della retribuzione utile ai fini TFR
è invece la quota utilizzata per determinare l’accantonamento annuale del TFR spettante al lavoratore.
Inoltre, qualora la contrattazione collettiva individui ulteriori voci retributive utili esclusivamente ai fini TFR, l’INPS prevede su tali elementi una contribuzione pari al 6,91% dell’imponibile di riferimento. citeturn389162search2
È quindi sbagliato concludere che il TFR maturato dal lavoratore corrisponda semplicemente al contributo del 6,10% versato dall’Azienda.
Come viene rivalutato il TFR?
Un’altra grande differenza tra TFS e TFR riguarda la rivalutazione delle somme accantonate.
Le quote di TFR maturate negli anni precedenti vengono rivalutate annualmente applicando un tasso costituito da:
1,5% fisso + 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In formula:
Rivalutazione TFR = 1,5% + 75% dell’inflazione ISTAT
Se, ad esempio, l’indice di riferimento registrasse nell’anno un incremento del 2%, il tasso teorico di rivalutazione sarebbe:
1,5% + (75% × 2%) = 3%
L’INPS richiama espressamente questo meccanismo di rivalutazione previsto dall’articolo 2120 del Codice civile.
Il TFS viene rivalutato allo stesso modo?
No.
Questa è una distinzione fondamentale.
Il meccanismo:
1,5% + 75% dell’inflazione
riguarda il TFR, non il TFS tradizionale.
Nel TFS, infatti, la prestazione è determinata sulla base delle specifiche regole dell’Indennità Premio di Servizio o dell’Indennità di Buonuscita, prendendo in considerazione la retribuzione utile e l’anzianità di servizio.
TFS e TFR a confronto: le differenze principali
| TFS | TFR | |
|---|---|---|
| Chi riguarda principalmente | Assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 | Assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001 e personale a tempo determinato soggetto al regime TFR |
| Sistema di calcolo | Basato sulla retribuzione utile e sull’anzianità di servizio | Accantonamento annuale |
| Quota annua TFR | Non applicabile | 6,91% della retribuzione utile |
| Trattenuta del lavoratore | Sì, nel Comparto Sanità normalmente 2,50% sulla base contributiva prevista | No, la contribuzione ordinaria TFR è a carico dell’Amministrazione |
| Rivalutazione 1,5% + 75% inflazione | No | Sì |
| Regime tipico nel Comparto Sanità | Indennità Premio di Servizio – IPS | Trattamento di Fine Rapporto |
Un esempio pratico: perché TFS e TFR possono produrre importi differenti?
Immaginiamo due professionisti sanitari con carriere e retribuzioni simili.
Il primo è stato assunto a tempo indeterminato nel 1998 ed è rimasto in regime TFS.
Il secondo è stato assunto nel 2005 ed è quindi in regime TFR.
Il lavoratore assunto nel 1998 avrà normalmente una Indennità Premio di Servizio calcolata tenendo conto della retribuzione utile degli ultimi dodici mesi e degli anni utili maturati.
Il lavoratore assunto nel 2005 avrà invece accumulato, anno dopo anno, quote di TFR pari al 6,91% della retribuzione utile, progressivamente rivalutate secondo il meccanismo previsto dalla normativa.
Non è quindi possibile stabilire a priori che il TFS sia sempre più conveniente del TFR, o viceversa: i due sistemi seguono logiche completamente differenti.
TFS, TFR e Fondo Perseo Sirio: cosa succede?
Un’ulteriore situazione riguarda i dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 2001 che decidono di aderire alla previdenza complementare esercitando l’opzione prevista dalla normativa.
Per tali lavoratori l’adesione può comportare la trasformazione del trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto.
Per il personale interessato, le regole sono però specifiche e non devono essere confuse con quelle applicabili ai lavoratori già automaticamente in TFR.
L’INPS ricorda, ad esempio, che per i lavoratori già in servizio al 31 dicembre 2000 che abbiano esercitato l’opzione può essere destinata alla previdenza complementare una quota di TFR, alla quale si aggiunge una quota figurativa collegata al precedente regime TFS, secondo le modalità previste dagli accordi applicabili.
Per questo motivo, prima di valutare l’adesione al Fondo Perseo Sirio (leggi la nostra guida), è opportuno conoscere con esattezza il proprio regime di fine servizio.
Come verificare se sono in TFS o in TFR?
Il primo elemento da controllare è naturalmente la data della prima assunzione nella Pubblica Amministrazione, ma non sempre è sufficiente.
Occorre considerare anche:
eventuali precedenti rapporti di lavoro pubblico;
continuità o interruzioni del rapporto;
rapporti a tempo determinato;
processi di mobilità;
eventuale adesione alla previdenza complementare;
eventuale opzione per il passaggio dal TFS al TFR.
In caso di dubbi è quindi consigliabile verificare la propria posizione previdenziale INPS e la documentazione presente nel fascicolo personale.
L’INPS rende inoltre disponibile il prospetto di liquidazione TFS/TFR all’interno del Fascicolo previdenziale del cittadino per i trattamenti liquidati.
È possibile simulare il proprio TFS?
Sì.
L’INPS mette a disposizione uno specifico servizio di “Quantificazione e Simulazione TFS”.
La funzione di simulazione permette di ottenere un calcolo indicativo del trattamento maturato, mentre la quantificazione costituisce una certificazione utilizzabile nei casi previsti dalla normativa.
Il calcolo prodotto dalla funzione di simulazione rimane comunque indicativo e non costituisce una certificazione definitiva dell’importo che sarà effettivamente liquidato dall’Istituto.
INPS – TFS: Quantificazione e Simulazione
Quando vengono pagati TFS e TFR ai dipendenti pubblici?
Nel pubblico impiego il TFS o TFR non viene necessariamente corrisposto immediatamente dopo la cessazione del rapporto.
La disciplina è diversa rispetto a quella generalmente conosciuta nel settore privato.
L’INPS, con la Circolare n. 30 del 27 marzo 2026, ha riepilogato i termini attualmente applicabili. citeturn673391view0turn747494view1
In particolare:
in caso di inabilità o decesso, il pagamento deve avvenire entro 105 giorni;
per le cessazioni collegate al raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa, per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2026, il termine ordinario è di 12 mesi, ai quali può aggiungersi il periodo tecnico previsto dalla legge;
dal 1° gennaio 2027, per determinate cessazioni collegate ai limiti di età o ordinamentali, la legge di Bilancio 2026 riduce il termine da 12 a 9 mesi;
per le dimissioni volontarie e le altre fattispecie previste dalla normativa continua generalmente ad applicarsi il termine di 24 mesi. citeturn673391view0
Anche la modalità di pagamento dipende dall’importo complessivo:
fino a 50.000 euro: una sola soluzione;
oltre 50.000 e sotto 100.000 euro: due rate annuali;
da 100.000 euro in su: tre rate annuali.
INPS – Circolare n. 30 del 27 marzo 2026 su termini e rateizzazione TFS/TFR
TFS e TFR: cosa deve ricordare un dipendente della Sanità?
Per un infermiere, un’ostetrica, un professionista sanitario o un altro dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, le informazioni fondamentali sono queste:
1. Se sei stato assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, salvo successive opzioni, sei generalmente in regime di TFS – Indennità Premio di Servizio.
2. Se sei stato assunto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001, sei generalmente in regime di TFR.
3. Nel TFS del Comparto Sanità esiste una contribuzione del 6,10% sull’80% della retribuzione utile, della quale il 2,50% è di competenza del lavoratore.
4. Nel TFR non è prevista la stessa trattenuta del 2,50% a carico del dipendente.
5. L’accantonamento annuale che forma il TFR è pari al 6,91% della retribuzione utile ai fini TFR.
6. Solo il TFR segue il meccanismo di rivalutazione annuale costituito dall’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione rilevata secondo l’indice previsto dalla normativa.
7. Nel pubblico impiego il pagamento della liquidazione può avvenire molti mesi dopo la cessazione del rapporto e, per gli importi più elevati, anche in più rate.
Fonti e approfondimenti INPS
Per approfondire direttamente sulle fonti ufficiali:
INPS – Messaggio n. 2440/2019: contribuzione TFR dei dipendenti pubblici
INPS – Circolare n. 168/2014: TFR e previdenza complementare dei dipendenti pubblici
INPS – TFS: servizio di Quantificazione e Simulazione
INPS – Prospetto di liquidazione TFS e TFR nel Fascicolo previdenziale
INPS – Circolare n. 30 del 27 marzo 2026: termini di pagamento e rateizzazione TFS/TFR
Conclusioni
TFS e TFR non sono due nomi diversi per indicare la stessa liquidazione.
Sono due sistemi differenti, con regole diverse per quanto riguarda contribuzione, calcolo e rivalutazione.
Per i lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale questa distinzione è particolarmente importante anche perché, nel regime TFS, una parte della contribuzione – il 2,50% previsto per l’Indennità Premio di Servizio – è posta a carico del dipendente, mentre nel regime TFR la contribuzione ordinaria è a carico dell’Amministrazione.
Capire il proprio regime previdenziale permette quindi non solo di interpretare correttamente la busta paga, ma anche di valutare in modo più consapevole eventuali scelte relative alla previdenza complementare e al Fondo Perseo Sirio.
Nursing Up Lombardia continua a informare e tutelare i professionisti sanitari anche sugli aspetti previdenziali ed economici che incidono concretamente sul presente e sul futuro lavorativo.