Congedo “Vittime di Violenza”

 

Art 53 CCNL 2019-2021: Congedo a favore delle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati.

 

  • Il periodo di congedo e di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio e della fine del relativo periodo.

  • La richiesta salvo i casi di oggettiva impossibilitaÌ€, deve essere presentata scritta dalla dipendente al datore di lavoro, corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione, con un preavviso non inferiore a cinque giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.

  • II trattamento economico spettante alla lavoratrice durante il periodo di assenza eÌ€ quello previsto per il congedo di maternitaÌ€.

  • La lavoratrice puoÌ€ scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera

    (II congedo su base oraria eÌ€ calcolato in misura pari alla meta dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha Inizio il congedo.)

  • I congedi in esame possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni.

    LA DIPENDENTE HA ANCHE DIRITTO:

  • Alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e, se lo chiede, al ripristino a tempo pieno;

  • La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, puoÌ€ presentare domanda di trasferimento ad altra UnitaÌ€ Operativa/ Servizio/Struttura della stessa Azienda o Ente o ad altra amministrazione pubblica ubicata in una localitaÌ€ diversa da quella in cui si eÌ€ subita la violenza, previa comunicazione all’Azienda o Ente di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l’Azienda o Ente di appartenenza dispone il trasferimento richiesto dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua area. 

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