Diritto al riposo

Dopo le numerose richieste di chiarimenti e informazioni circa la disciplina del giorno di riposo e dopo il continuo ripercuotersi di richiami in servizio sui giorni di riposo o prolungamento in orario fino a 12 ore continuative, ci sembra corretto mettervi a conoscenza di alcuni punti fondamentali su questo diritto

 

1. L’azienda non può chiedere una disponibilità generica, che sottintenda essere rintracciabili nel caso in cui si verifichi la necessità di essere richiamati in servizio per coprire il turno di lavoro. Quinti niente “pallini” sul turno per segnalare la possibilità di essere chiamati o riposi “lasciati in sospeso”.

 

2. Nel giorno di riposo il dipendente non ha il dovere di essere reperibile. Tanto è vero che esiste un istituto contrattuale che è il servizio di pronta disponibilità che da contratto è regolamentato.
“Renditi disponibile perché se ho bisogno ti chiamo o ti invio un messaggio.” Questa pratica comune e illecita non è prevista da nessuna legge o contratto.

 

3. Nel giorno di riposo non si ha l’obbligo di essere raggiungibili telefonicamente. Anzi, l’utilizzo dei numeri telefonici privati al di fuori del servizio di pronta disponibilità va contro la legge sulla privacy e quindi è anche possibile richiedere la cancellazione di tali numeri da elenchi non autorizzati.

 

Il giorno di riposo cari colleghi non si baratta è un diritto che va goduto appieno, è nel vostro diritto utilizzare il proprio tempo libero per la ricostituzione delle proprie energie partecipando serenamente alle comuni forme di vita familiare e sociale senza vincoli particolari, senza sensi di colpa e senza ricevere minacce per non aver ottemperato alla reperibilità generica e alla poca collaborazione.

 

La carenza di personale non può giustificare soluzioni anti-contrattuali 

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