Ferie e Festività soppresse

  • Ogni dipendente per ciascun anno solare ha diritto ad un periodo di ferie retribuito.
  • Il dipendente che ha un turno articolato su 5 giorni lavorativi ha diritto a 28 giorni di ferie all’anno.

Il dipendente che ha un turno articolato su 6 giorni lavorativi ha diritto a 32 giorni di ferie all’anno.

I NEOASSUNTI della pubblica amministrazione nei primi tre anni di servizio, comprensivo dei periodi lavorati presso una qualsiasi amministrazione, anche a tempo determinato o inquadramento diverso spettano:

26 giorni di ferie anno (per chi lavora sui cinque giorni)

30 giorni di ferie anno (per chi lavora su sei giorni)

Nell’anno di assunzione o cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato.

LE FERIE SONO UN DIRITTO IRRINUNCIABILE E NON SONO MONETIZZABILI

Vanno fruite PREVIA AUTORIZZAZIONE espressa e tempestiva, in periodi compatibili con le esigenze di servizio e tenendo conto delle richieste del

dipendente. 

Le ferie non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Tuttavia, su richiesta del lavoratore, è necessario garantire 15 giorni consecutivi nel periodo 1 giugno–30 settembre. Al dipendente con figli in obbligo scolastico, il periodo di ferie estive va dal 15 giugno al 15 settembre, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro.

Se le ferie vengono interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese di viaggio documentate o alle spese di viaggio anticipate e non godute.

Nel caso in cui le ferie non possano essere fruite nell’anno in corso, devono essere fruite nel primo semestre dell’anno successivo. 


FESTIVITÀ SOPPRESSE 


Oltre a questi giorni, ad ogni dipendente vengono riconosciute 4 ulteriori giornate di riposo all’anno, definite contrattualmente festività soppresse.

In base a quanto stabilito negli ultimi CCNL pubblici  le festività “soppresse” sono state trasformate in permessi retribuiti, che generalmente vengono cumulati ai giorni di ferie maturati nell’anno lavorativo.

Il dipendente ha diritto, perciò in ogni anno di servizio a  4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare definite contrattualmente festività soppresse.

Queste ore di permesso consentono al lavoratore di assentarsi per motivi personali senza perdere la retribuzione.

 

Per cui: 

  • Il dipendente che ha un turno articolato su 5 giorni lavorativi ha diritto a 28 giorni di ferie all’anno, più 4 giorni di festività soppresse
  • Il dipendente che ha un turno articolato su 6 giorni lavorativi ha invece diritto a 32 giorni di ferie all’anno, più 4 giorni di festività soppresse

 

In alcune Aziende  le 4 giornate di festività soppresse non vengono cumulate ai giorni di ferie annuali, per cui se non vengono smaltiti entro l’anno in corso, non costituiscono residuo per l’anno successivo. Per questo motivo, in alcune aziende, quando si richiede lo smaltimento di ferie anni precedenti, si ricorre all’utilizzo per i primi 4 giorni delle festività soppresse.

Si consiglia pertanto di fruirle entro l’anno in corso. 

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