I Permessi Retribuiti

 

ART. 50: “PERMESSI GIORNALIERI RETRIBUITI”

  • 8 giorni all’anno per partecipazione a concorsi od esami, ivi comprese le progressioni tra le aree, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, o per aggiornamento professionale facoltativo, anche on line.

  • 15 giorni consecutivi per matrimonio (la fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio)

  • 3 giorni per lutto entro 7 giorni lavorativi dal decesso, del coniuge, per parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o per il convivente.

    ART. 51 “PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI” (EX ART. 37)
    18 ore complessive

  • possibilità di utilizzo sia giornaliero sia per frazioni di ora dopo la prima ora

  • la fruizione non necessita di documentazione e/o giustificazione

  • può essere richiesto per motivi personali e familiari

  • non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre

    tipologie di permessi fruibili ad ore

    ART. 54 “PERMESSI E ASSENZE PER L’ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI” (EX ART. 40)
    18 ore complessive

  • possibilità di utilizzo sia giornaliero sia per frazioni di ora dopo la prima ora

  • può essere richiesto per motivi personali per l’espletamento di visite,

    terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

  • non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre

    tipologie di permessi fruibili ad ore
    l’assenza
    deve essere giustificata mediante attestazione di presenza redatta dalla struttura, anche privata, ove si è svolta la visita o prestazione 

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