L’ordine di servizio

 

Un ordine di servizio è una disposizione impartita da un dirigente sul quale ricade direttamente la responsabilità dei fatti ad essa conseguenti.

 

Come dev’essere impartito:

 

  • Deve essere scritto (CCNL 01-09-95 Art. 28), in giurisprudenza le comunicazioni che possiedono valore sono scritte;

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  • Deve pervenire in tempo, e quindi in anticipo al lavoratore presso la sede lavorativa. II lavoratore non è tenuto a farsi reperire al proprio domicilio, né telefonicamente né con altri sistemi (whatsapp o altro mezzo social);

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  • Deve essere motivato, a garanzia della leicità dello stesso;

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  • Deve essere uno strumento eccezionale, altrimenti diverrebbe straordinario programmato espressamente vietato dalla normativa in vigore (CCNL 07-04-99 Art. 34 comma 1). La copertura dei turni deve essere garantita sulla base di criteri organizzativi certi e con personale sufficiente per evitare disservizi dovuti a motivi contingenti.

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  • Non deve sovrapporsi ad altri Istituti Contrattuali già previsti: 

  • non può essere utilizzato per il richiamo in servizio oggi per oggi, in quanto si cade nell’istituto della pronta disponibilità. In questo caso, se il dipendente si rifiuta di adempiere l’ordine di servizio, non possono essere prese sanzioni disciplinari nei suoi confronti.

  • Deve essere firmato dal Dirigente Responsabile in modo che si assuma la responsabilità.

  • Deve recare la data di emissione e deve contenere le azioni che si ordinano di eseguire sul dipendente.

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  • I dipendenti che non ottemperano agli ordini di servizio che non presentano le caratteristiche sopra citate non possono incorrere in alcuna sanzione ne disciplinare né penale, anzi potrebbero esserci gli estremi per una denuncia per illecito amministrativo e abuso di potere. Si può altresì disattendere un ordine di servizio se vi siano motivazioni d’ ordine personale che impediscono al dipendente di ottemperarvi e sempre che sia possibile dare dimostrazione dell’ impedimento. In caso di prolungamento dell’orario di servizio il dipendente è costretto a rimanerci fino all’arrivo della sostituzione previo invio di una disposizione di servizio da parte dell’azienda e garantendo le pause previste da contratto per il recupero delle energie psicofisiche (max 12 ore continuative CCNL 21.05.18 art. 27 co. 3 lettera f) 

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